Convenzione
Art. 23
In vigore dal 8 ago 1981
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, è imponibile in Italia, l'Egitto può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota di imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito proveniente dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento.
Storico versioni
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