Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 8 ago 1981
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto: 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2) l'imposta sul reddito da beni mobili; 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali; 4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni; 5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali; 6) l'imposta generale sul reddito; 7) l'imposta per la difesa; 8) l'imposta per la sicurezza nazionale; 9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra); 10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorchè riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-2

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