Convenzione
Art. 1
Soggetti
In vigore dal 8 ago 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-1