Convenzione
Art. 7
Utili delle imprese
In vigore dal 8 ago 1981
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-7