Convenzione

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

In vigore dal 8 ago 1981
Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa. 2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sarà considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su scala internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-8

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