Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 8 ago 1981
Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato.
b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente di detto altro Stato Contraente che:
i) sia un cittadino di detto Stato; oppure
ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi (resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sarà imponibile solo in detto Stato.
b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro Stato Contraente se il beneficiario è un cittadino e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-19