Convenzione
Art. 14
Professioni indipendenti
In vigore dal 8 ago 1981
Professioni indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.
Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attività sono svolte in detto altro Stato e se:
a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma solo nella misura della
remunerazione che è attribuibile a detta base stabile; o
b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-14