Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 8 ago 1981
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli , imponibile nello Stato Contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-17