Convenzione
Art. 21
Studenti ed apprendisti
In vigore dal 8 ago 1981
Studenti ed apprendisti
Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purchè dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-21