Art. 21 · Studenti ed apprendisti
Convenzione

Art. 21

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Studenti ed apprendisti

In vigore dal 8 ago 1981
Studenti ed apprendisti Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purchè dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-21