Convenzione 134›Parte VI
Art. 6
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con
ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'.
2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano
rispettate le disposizioni di cui all'.
3. Le autorità incaricate dell'ispezione e del controllo della
applicazione delle disposizioni di cui all' dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi.
4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate
all', il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-5