Convenzione 134Parte VI

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'. 2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano rispettate le disposizioni di cui all'. 3. Le autorità incaricate dell'ispezione e del controllo della applicazione delle disposizioni di cui all' dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi. 4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all', il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo