Convenzione 134›Parte VI
Art. 1
In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 134
CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MARITTIMI
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio
internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione;
Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni
internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonché nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull'ispezione del lavoro (marittimi) del 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro del 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta) del 1932 della convenzione sulle visite mediche dei marittimi del 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine del 1963;
Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della
vita umana per mare del 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta nel 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla
prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione
internazionale;
Considerato che per il successo dell'azione intrapresa nel campo
della prevenzione degli infortuni a bordo di navi è necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l'Organizzazione internazionale del Lavoro, e l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima;
Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in
collaborazione con l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l'applicazione di tali norme,
ha adottato, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970):
.
1. Ai fini della presente convenzione, il termine "marittimi" si
applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima.
2. Ove sorgano dubbi circa l'inclusione di talune categorie di
persone fra i marittimi, la questione sarà risolta in ciascun Paese dalla competente autorità, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
3. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "infortuni sul
lavoro" si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell'adempimento del loro lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-5