Convenzione 132›Parte VI
Art. 23
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che
modifichi totalmente o in parte presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione
comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopra-citato , la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova
Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri.
7. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella
sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-23-3