Convenzione 134›Parte VI
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. In ogni Paese marittimo, la competente autorità dovrà adottare
le necessarie misure affinché gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinché vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni.
2. Ogni infortunio sul lavoro dovrà essere segnalato e le
statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave.
3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause
e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave - il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio - ed in quale luogo - in mare o in un porto, ad esempio - l'incidente si è verificato.
4. La competente autorità dovrà avviare un'inchiesta sulle cause
e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.
Storico versioni
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