Convenzione 134›Parte VI
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni
contemplate all' dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate.
2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale
protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtù delle quali ai marittimi sarà fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-5