Convenzione 134Parte VI

Art. 10

In vigore dal 14 mag 1981
. I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-5

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