Convenzione 134›Parte VI
Art. 10
In vigore dal 14 mag 1981
.
I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto
di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-5