Convenzione 134›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. La competente autorità dovrà favorire e, per quanto possibile,
tenuto conto delle condizioni proprie di ogni Paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovrà rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale.
2. Inoltre, dovranno essere prese le più opportune misure, ad
esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-5