Convenzione 134Parte VI

Art. 4

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti. 2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo. 3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti: a) disposizioni generali e disposizioni di base; b) aspetti strutturali delle navi; c) macchinari; d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti; e) materiale di carico e scarico; f) prevenzione ed estinzione degli incendi; g) ancore, catene e cavi; h) carichi pericolosi e zavorre; i) attrezzature individuali di protezione.
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