Convenzione 134›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti.
2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di
carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo.
3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti
punti:
a) disposizioni generali e disposizioni di base;
b) aspetti strutturali delle navi;
c) macchinari;
d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei
ponti;
e) materiale di carico e scarico;
f) prevenzione ed estinzione degli incendi;
g) ancore, catene e cavi;
h) carichi pericolosi e zavorre;
i) attrezzature individuali di protezione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-5