Art. 12

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 3 gen 1991
L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti: "L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell' del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato".
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