Art. 10
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1
In vigore dal 20 gen 1981
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:
"Articolo 32 - (Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare). - Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-01-03;1#art-10