Art. 5

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente: "Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".
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