Art. 7

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità".
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