Art. 3

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Il terzo comma dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".
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