Art. 13

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Disposizione transitoria Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall' decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo