Art. 17
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1
In vigore dal 20 gen 1981
All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina".
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