Art. 21

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente: "Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno".
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