Art. 14

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
L' della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente: "Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni. Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
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