ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 3 feb 1981
. Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 è aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 12-bis. I rischi di cui all', quinto comma, sono i seguenti: 1) ogni danno: a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2) ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), semprechè la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b); 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-9

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