Convenzione›Titolo II
Art. 9
9 / 41In vigore dal 3 feb 1981
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Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 è aggiunto l'articolo seguente:
"ARTICOLO 12-bis.
I rischi di cui all', quinto comma, sono i seguenti:
1) ogni danno:
a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2) ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), semprechè la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b);
3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-9