ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 3 feb 1981
. L', secondo comma, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare: nel Belgio: l' del Codice civile (Code civil- Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek); in Danimarca: l'articolo 248, paragrafo 2 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) e il capitolo 3, della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov for Gronland om rettens pleje); nella Repubblica federale di Germania: l' del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung); in Francia: gli del Codice civile (Code civil); in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda; in Italia: l' e l' nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; nel Lussemburgo: gli del Codice civile (Code civil); nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-4

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