ConvenzioneTitolo II

Art. 14

In vigore dal 3 feb 1981
. L' della Convenzione del 1968 è completato dal comma seguente: "L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-14

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