ConvenzioneTitolo II

Art. 12

In vigore dal 3 feb 1981
. L', secondo comma, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-12

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