ConvenzioneTitolo II

Art. 16

In vigore dal 3 feb 1981
. L', primo comma, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "L'istanza deve essere proposta: in Belgio, al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg"; in Danimarca, all'"underret"; nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del "Landgericht"; in Francia, al Presidente del "Tribunal de grande instance"; in Irlanda, alla "High Court"; in Italia, alla Corte d'appello; nel Lussemburgo, al Presidente del "Tribunal d'arrondissement"; nei Paesi Bassi, al Presidente dell'"arrondissements-rechtbank" nel Regno Unito: 1) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; 2) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sheriff Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; 3) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"".
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