ConvenzioneTitolo II

Art. 17

In vigore dal 3 feb 1981
. L' della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: ". L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio: in Belgio, davanti al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg"; in Danimarca, davanti al "landsret"; nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht"; in Francia, davanti alla "Cour d'appel"; in Irlanda, davanti alla "High Court"; in Italia, davanti alla Corte d'appello; nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile; nei Paesi Bassi, davanti all'"arrondissementsrechtbank"; nel Regno Unito: 1) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court"; 2) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court"; 3) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court". La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di: ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi; ricorso davanti al "hojesteret", con autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca; "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania; ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".
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