ConvenzioneTitolo II

Art. 22

In vigore dal 3 feb 1981
. L'articolo 46, 2, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "2 - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-22

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