Convenzione›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 3 feb 1981
.
L'articolo 60 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 60.
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare e a Mayotte.
Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.
In deroga al primo comma, la presente Convenzione non si applica:
1) alle Isole Faeroer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
2) ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori.
Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.
I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate da giudici di uno dei territori di cui al n. 2 del terzo comma, sono considerati come procedimenti in atto davanti a tali giudici.
I procedimenti che nel Regno di Danimarca sono trattati secondo la legge sulla procedura civile per le Isole Faeroer (Lov for Faeroerne om rettens pleje) sono considerati come procedimenti in atto davanti ai tribunali delle Isole Faeroer".
Storico versioni
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