ConvenzioneTitolo II

Art. 26

In vigore dal 3 feb 1981
. L'articolo 59 della Convenzione del 1968 è completato dal comma seguente: "Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti: 1) se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero 2) se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-26

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