ConvenzioneTitolo II

Art. 21

In vigore dal 3 feb 1981
. L'articolo 44 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 44. L'istante che, nello Stato in cui è stata resa la decisione, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese previste nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del Ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-21

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