Convenzione›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 3 feb 1981
.
L' della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
".
La decisione resa sull'opposizione di cui all' può costituire unicamente oggetto di:
ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi;
ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca;
"Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-20