Art. 20
ConvenzioneTitolo II

Art. 20

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In vigore dal 3 feb 1981
. L' della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: ". La decisione resa sull'opposizione di cui all' può costituire unicamente oggetto di: ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca; "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania; ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-20