Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 3 feb 1981
.
L' della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
".
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice d'uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-7