ConvenzioneTitolo II

Art. 6

In vigore dal 3 feb 1981
. Nel titolo 11, sezione 2 della Convenzione del 1968 è aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 6-bis. Qualora, ai sensi della presente Convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-6

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