Convenzione›Titolo II
Art. 4
4 / 41In vigore dal 3 feb 1981
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L', secondo comma, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:
nel Belgio: l' del Codice civile (Code civil- Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);
in Danimarca: l'articolo 248, paragrafo 2 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) e il capitolo 3, della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov for Gronland om rettens pleje);
nella Repubblica federale di Germania: l' del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
in Francia: gli del Codice civile (Code civil); in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
in Italia: l' e l' nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;
nel Lussemburgo: gli del Codice civile (Code civil);
nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-4