Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 13 gen 1981
1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del
presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione
delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.
b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di
spedizione postale (compresi i pacchi postali), purchè si
tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 1.420 unità di conto europee,
la prova del carattere originario a norma del presente
protocollo è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
c) Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato
membro della Comunità è l'equivalente in quella moneta
nazionale dell'unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avrà il
controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo
giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in
UCE sopra indicati nonché all', paragrafo 2, possono
essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla
Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese.
e) Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato
membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro interessato.
2. Quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo
smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione
doganale, è importato con spedizioni scaglionate, alle
condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è
considerato come un singolo articolo, ed un certificato di
circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con
un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del
normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte,
formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina o il veicolo considerato.
4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della
nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono
considerati originaria condizione che tutti i prodotti che
entrano nella loro composizione siano originari. Un assortimento
composto di prodotti originari e non originari e considerato
come originario nel suo complesso purchè il valore dei prodotti
non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.
Storico versioni
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