Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 13 gen 1981
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP
nella Comunità o nei paesi e territori oppure dalla Comunità
o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui
trasporto viene effettuato senza attraversare territori
diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia
il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola
spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da
quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e
territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purchè l'attraversamento di questi
ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purchè i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito, eventualmente,
soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli nel loro stato.
Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del
mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire
l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente
protocollo, purchè in occasione di queste modifiche o
interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o
al consumo ed abbiano subito unicamente operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo i è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali comunitarie:
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel
paese beneficiario d'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
- un'esatta descrizione delle merci;
- la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure,
eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazioni delle navi utilizzate;
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la
sosta delle merci;
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento
probatorio.
Storico versioni
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