Protocollo n. 1Titolo I

Art. 3

In vigore dal 13 gen 1981
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, nell'elenco A e nell'elenco B, il valore dei prodotti realizzati che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, abbiano esci o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni, sono sempre considerate come inefficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria: a) le manipolazioni, destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc, e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio; ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito; f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-3

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