Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 13 gen 1981
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far
classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad
eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A
dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B
dell'allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.
2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di
percentuale limita, nell'elenco A e nell'elenco B, il valore dei
prodotti realizzati che possono essere utilizzati, il valore
totale di questi prodotti, abbiano esci o meno, entro i limiti e
alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi, cambiato
voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non può superare, rispetto al valore del prodotto
ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le
seguenti lavorazioni o trasformazioni, sono sempre considerate come inefficienti a conferire il carattere di prodotto
originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
a) le manipolazioni, destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione,
spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette,
sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e
scatole, su tavolette, ecc, e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni
distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando
uno o più componenti della miscela non risponda alle
condizioni prescritte dal presente protocollo per essere
considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio;
ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino alle condizioni
previste dal presente protocollo per essere considerati
originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a
f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-3