Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP,
nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei
loro mari od oceani;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, colà nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti
dal mare con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e
possano servire soltanto al recupero di materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di
lavorazione ivi effettuate;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti
indicati alle lettere da a) a i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-2