Protocollo n. 1Titolo I

Art. 2

In vigore dal 13 gen 1981
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, colà nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
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