Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 188
In vigore dal 13 gen 1981
1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985.
2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.
Storico versioni
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