Seconda ConvenzioneTitolo XI

Art. 187

In vigore dal 13 gen 1981
A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE di Lomè sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.
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