Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 186
In vigore dal 13 gen 1981
1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.
2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
3. Tale accordo può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
4. L'accessione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-186